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Sempre più numerosi sono i Colleghi che iniziano un'attività come liberi professionisti.
Forse il motivo principale è da ricercarsi nel blocco delle assunzioni nelle strutture pubbliche, forse viene considerato, per ora, un ripiego in attesa di tempi migliori, ma la strada è ormai aperta e la consapevolezza che l'infermiere, al pari di altri professionisti, è una figura indispensabile nell'assistenza anche domiciliare, consentirà in un futuro neppure troppo lontano di trovare spazi sempre più ampi dove esprimere al meglio le proprie competenze.
Invitiamo i Colleghi intenzionati ad esercitare la libera professione a prendere contatto con il Collegio, e fissare un appuntamento con il Presidente.
In RIFERIMENTI LEGISLATIVI sono reperibili i seguenti documenti:
Obbligatoria per legge, è necessaria anche per poter godere del regime di esenzione IVA. Va effettuata presso la sede del Collegio di appartenenza.
Ci si deve presentare personalmente agli Uffici preposti dalla ASS con l'originale del Diploma, un documento d'identità in corso di validità ed il tesserino d'iscrizione al Collegio.
Chiunque eserciti un'attività libero-professionale è tenuto a chiedere entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'attivita stessa l'assegnazione di un numero di Partita IVA presso l'Ufficio IVA della provincia di domiciliazione fiscale.
Il professionista è tenuto a comunicare al proprio Collegio, entro 30 giorni, l'inizio dell'attività. Il Collegio ha l'obbligo di tutela deontologica, professionale e tariffaria del professionista e assolve inoltre ai compiti di controllo sulla pubblicità sanitaria ad esso demandati per legge.
È obbligatoria l'iscrizione all'ENPAPI (Ente di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica). Per l'iscrizione richiedere informazioni al Collegio o collegarsi al sito ENPAPI.
La pubblicità e consentita solo attraverso targhe sull'edificio nel quale si opera o con inserzioni sugli elenchi telefonici. Sono consentite, in particolari casi, inserzioni su giornali e periodici destinati ad esercenti professioni sanitarie.
Le leggi che regolamentano la pubblicità sanitaria sono pubblicate su questo sito.
Per targhe, inserzioni, carta intestata e biglietti da visita, bisogna richiedere il nulla osta al Collegio della Provincia dove si intende svolgere l'attività, presentando una domanda con le indicazioni dettagliate del tipo di richiesta. Il Collegio trasmetterà poi la domanda agli Uffici Comunali.
Per l'inserzione su periodici l'autorizzazione va richiesta anche alla Regione che chiederà poi il parere al Collegio di appartenenza.
Per pubblicitaà effettuata senza autorizzazione è prevista la sospensione dell'esercizio professionale (fino a 6 mesi); per pubblicità con indicazioni false, tendenziose o strumentali il periodo di sospensione può arrivare ad un anno.
Il libero professionista ha la possibilità di detrarre dal reddito una percentuale degli importi relativi alle spese da lui effettuate per l'esercizio della professione (canoni di locazione, arredamenti, apparecchiature tecniche, spese di manutenzione ecc..). Ha però l'obbligo di tenere scrupolosamente aggiornati tutta una serie di registri (fatture emesse, acquisti, incassi e spese, beni ammortizzabili ecc.) e di provvedere a versamenti periodici (IRPEF, IVA, Ente di Previdenza ENPAPI, SSN ecc.) fissati per legge in determinati periodi dell'anno.